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Allegato produzione primaria
PARTE A: REQUISITI GENERALI IN
MATERIA DI IGIENE PER LA PRODUZIONE PRIMARIA E LE OPERAZIONI
ASSOCIATE
I. Ambito d'applicazione
1.Il presente
allegato si applica alla produzione primaria e alle seguenti
operazioni associate:
a) Il trasporto, il magazzinaggio e
la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione,
a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la
loro natura;
b) Il trasporto di animali vivi, ove
necessario per il raggiungimento del presente regolamento;
c) In caso di prodotti di origine vegetale,
prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto
per la consegna di prodotti alimentari, la cui natura non
sia ancora sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione
ad uno stabilimento.
II Requisiti in materia di igiene
2. Nella
misura del possibile, gli operatori del settore alimentare
devono assicurare, che i prodotti primari siano protetti da
contaminazioni, tenendo conto di tutte le trasformazioni successive
cui saranno soggetti i prodotti primari.
3. Fatto
salvo l'obbligo generale di cui al punto 2 gli operatori del
settore alimentare devono rispettare le pertinenti disposizioni
legislative comunitarie e nazionali relative al controllo
dei rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate,
comprese:
a) le misure di controllo della contaminazione
derivante dal1' aria, dal suolo, dall' acqua, dai mangimi,
dai fertilizzanti, dai medicinali veterinari, dai prodotti
fitosanitari e dai biocidi, nonché il magazzinaggio,
la gestione e l'eliminazione dei rifiuti;
b) le misure relative al1a salute e
al benessere degli animali nonché alla salute delle
piante che abbiano rilevanza per la salute umana, compresi
i programmi per il monitoraggio e il controllo delle zoonosi
e degli agenti zoonotici.
4. Gli
operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono
o cacciano animali o producono prodotti primari di origine
animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:
a) tenere puliti tutti gli impianti
utilizzati per la produzione primaria e le operazioni associate,
inclusi quelli utilizzati per immagazzinare e manipolare i
mangimi e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettarli in
modo adeguato;
b) tenere puliti e, ove necessario dopo
la pulizia, disinfettare in modo adeguato le attrezzature,
i contenitori, le gabbie, i veicoli e le imbarcazioni;
c) per quanto possibile, assicurare
la pulizia degli animali inviati al macello e, ove necessario,
degli animali da produzione;
d) utilizzare acqua potabile o acqua
pulita, ove necessario in modo da prevenire la contaminazione;
e) assicurare che il personale addetto
al1a manipolazione dei prodotti alimentari sia in buona salute
e segua una formazione sui rischi sanitari;
f) per. quanto possibile, evitare la
contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi;
g) immagazzinare e gestire i rifiuti
e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
h) prevenire l'introduzione e la propagazione
di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli
alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento
dell' introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai
sospetti di tali malattie alle autorità competenti;
i) tenere conto dei risultati delle
analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da animali
o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana;
j) usare correttamente gli addittivi
per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla
normativa pertinente.
5. Gli
operatori del settore alimentare che producono o raccolgono
prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate
per:
a) tenere puliti e, ove necessario dopo
la pulizia, disinfettare in modo adeguato le strutture, le
attrezzature, i contenitori, le casse di trasporto, i veicoli
e le imbarcazioni;
b) assicurare, ove necessario, la produzione,
il trasporto e condizioni di magazzinaggio igieniche e la
pulizia dei prodotti vegetali;
c) usare acqua potabile o acqua pulita,
ove necessario in modo da prevenire la contaminazione;
d) assicurare che il personale addetto
alla manipolazione dei prodotti alimentari sia in buona salute
e segua una formazione sui rischi sanitari;
e) per: quanto possibile, evitare la
contaminazione da parte di animali e insetti nocivi;
f) immagazzinare e gestire i rifiuti
e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
g) tenere conto dei risultati delle
analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante
o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana;
h) utilizzare correttamente i prodotti
fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.
6. Gli
operatori del settore alimentare devono adottare opportune
misure corretti ve quando sono informati di problemi individuati
durante controlli ufficiali.
III. Tenuta delle registrazioni
7. Gli
operatori del settore alimentare devono tenere e conservare
le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo
dei pericoli in modo appropriato e per un periodo di tempo
adeguato e commisurato al1a natura e alle dimensioni del1'
impresa alimentare e devono mettere a disposizione delle autorità
competenti e degli operatori del settore alimentare che ricevono
i prodotti le pertinenti informazioni contenute in tali registrazioni
a !oro richiesta.
8. Gli
operatori del settore alimentare che allevano animali o producono
prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni,
in particolare, riguardanti:
a) che abbiano rilevanza per la salute
umana;
b) tutte le segnalazioni pertinenti
sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine
animale.
9. Gli
operatori del settore alimentare che producono o raccolgono
prodotti vegetali devono tenere le registrazioni, in particolare
riguardanti:
a) l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario
e biocido;
b) l'insorgenza di qualsiasi malattia
o infestazione che possa incidere sulla sicurezza dei prodotti
di origine vegetale;
c) i risultati di tutte le analisi pertinenti
effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni
che abbiano rilevanza per la salute umana.1
0. Gli operatori del settore alimentare
possono essere assistiti da altre persone, quali i veterinari,
gli agronomi e i tecnici agricoli, nella tenuta delle registrazioni.
PARTE B: RACCOMANDAZIONI INERENTI
AI MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGIENICA
1. I
manuali nazionali o comunitari di cui agli articoli da 7 a
9 del presente regolamento dovrebbero contenere orientamenti
per una corretta prassi igienica ai fini del controllo dei
rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate.
2. I
manuali di corretta prassi igienica dovrebbero contenere informazioni
adeguate sui pericoli che possono insorgere nella produzione
primaria e nelle operazioni associate e sulle azioni di controllo
dei pericoli, comprese le misure pertinenti previste dalla
normativa comunitaria e nazionale o dai programmi comunitari
e nazionali. Tra tali pericoli e misure figurano ad esempio:
a) il controllo della contaminazione
dovuta a micotossine, metalli pesanti e materiale radioattivo;
b) l'uso di acqua, rifiuti organici
e prodotti fertilizzanti;
c) l'uso corretto e adeguato di prodotti
fitosanitari e biocidi e loro rintracciabilità;
d) l'uso corretto e adeguato di prodotti
medicinali veterinari e di additivi dei mangimi e loro rintracciabilità;
e) la preparazione, il magazzinaggio,
l'uso e la rintracciabilità dei mangimi:
f) l'adeguata eliminazione di animali
morti, rifiuti e strame;
g) le misure protettive volte a evitare
l'introduzione di malattie contagiose trasmissibili all’uomo
tramite gli alimenti, nonché l'obbligo di informarne
le autorità competenti;
h) le procedure, le prassi e i metodi
per garantire che l'alimento sia prodotto, manipolato, imballato,
immagazzinato e trasportato in condizioni igieniche adeguate,
compresi la pulizia accurata e il controllo degli animali
infestanti;
i) le misure concernenti la pulizia
degli animali da macello e da produzione;
j) le misure concernenti la tenuta delle
registrazioni.
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